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Circolare concernente la vaccinazione e la rivaccinazione

Questo documento è un interessantissimo esempio di come la scuola pubblica fosse, alla fine dell’Ottocento, uno strumento di politiche statali in materia di salute pubblica. Inoltre è un buon esempio di come in questa materia i vari attori in ambito sanitario e scolastico interagivano in una complessità sistemica che a non necessariamente ci si aspetterebbe in quel periodo.

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La circolare va letta anche nel contesto della legge federale sulla epidemie, di cui il Cantone aveva emanato pochi anni prima (nel 1888) un Regolamento di applicazione i cui principi avrebbero trovato applicazione ancora durante la terribile pandemia dell’Influenza spagnola del 1918.

§ 32. Dato un caso di vajuolo, il Medico delegato provvederà alla rivaccinazione degli allievi, non ancora rivaccinati, delle scuole comunali, e per mezzo della Municipalità inviterà gli abitanti del Comune a pubbliche rivaccinazioni. / Fatta la vaccinazione, le scuole rimarranno aperte, e non se ne allontaneranno che i giovinetti che abitano in case infette dal vajuolo. / § 33. Di regola, data un’epidemia, le scuole verranno chiuse soltanto quando l’epidemia medesima ha preso grandi proporzioni. Invece ne verranno allontanati i fanciulli abitanti nelle case infette. / § 34. Gli allievi guariti da qualsiasi malattia contagiosa non verranno riammessi alla scuola senza un regolare attestato medico. / Questi attestati potranno essere rilasciati da tutti i medici legalmente esercenti nel Cantone. L’Autorità municipale potrà in determinate epidemie ordinare che vengano rilasciati soltanto dai Medici delegati, o che da questi vengano riconosciuti.

Ordinanza federale sull’educazione fisica (1972)

Com’è noto, l’educazione fisica è un caso specifico nel federalismo educativo svizzero perché soggetta a legislazione federale sin dall’Ottocento. Con l’ordinanza del 1972 il Dipartimento federale militare, cui compete la sorveglianza delle relative disposizioni federali, fissa una serie di regole che riguardano praticamente ogni aspetto, dal numero di ore settimanali alla coeducazione (che è ammessa al massimo fino al sesto anno di scuola), dai certificati medici necessari per essere dispensati sino alle misure da prendere per assicurare il diritto all’educazione fisica anche agli allievi “minorati”. Ma anche aspetti “di secondo livello” come la formazione e l’aggiornamento dei docenti, lo sport scolastico facoltativo o il ruolo delle società sportive sono fissati dettagliatamente.

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Regolamento per le scuole del Comune di Lugano (1908)

Il documento è un esempio di come i Comuni regolamentano autonomamente, nel quadro dato dalle leggi cantonali, le proprie scuole rispetto a molte questioni, dalle mansioni richieste ai docenti e alle docenti alla nomina o meno di una Direzione.  Può oggi sembrare sorprendente che persino constatare che tale autonomia potesse comprendere persino il diritto di non pagare lo stipendio durante le vacanze estive o l’affidamento delle materie speciali a docenti sprovvisti della necessaria formazione.

Il documento è anche una traccia interessante delle iniziative dei Comuni nel settore delle formazioni professionali: il documento non regolamento solo le scuole elementari della città di Lugano ma anche la Scuola professionale femminile, nata per iniziativa della città. 

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Circolare del 27 ottobre 1837 (scuole minori e maggiori)

Questa circolare mette a punto un altro tassello molto importante nella costruzione del sistema scolastico ticinese: l’organizzazione in scuole elementari minori e maggiori. La circolare definisce però anche con dovizia di particolari doveri e ruoli dei vari attori della scuola pubblica di quegli anni (parroci, ispettori, municipi) e definisce una serie di aspetto fondamentali per il funzionamento delle scuole (calendario scolastico, tirocinio dei docenti appena formati, esami, libri di testo).

Circolare nella raccolta delle leggi del 1840 (pp. 42-54)

Due testimoni di una materia oggi dimenticata: i trattatelli agricoli di Antonio Fontana (1823) e Giorgio Bernasconi (1849)

Oggi l’agricolture non è più una materia scolastica, anche se all’epoca dell’Outdoor education si nota un certo interesse per le attività all’aperto. Può allora destare un certo interesse che nella prima metà dell’Ottocento l’agricoltura faceva parte del curricolo scolastico. Si insegnava, come si insegnavano lettura, scrittura e calcolo. In Ticino di questa importanza della materia testimoniano due manuali. Il primo, il Trattenimento di lettura pei fanciulli di campagna, pubblicato nel 1823, è dell’abate Antonio Fontana, un ticinese che aveva fatto carriera nell’amministrazione scolastica della Lombardia austriaca. Il libretto è un curioso tentativo di coniugare le esigenze del libro di letture con quelle della formazione attraverso una sorta di catechismo agricolo. Anche se il testo non ne fa menzione, si ha la sensazione che è rivolto soprattutto ai bambini delle scuole maschili. Il secondo, del sacerdote Giorgio Bernasconi, si intitola Orticoltura per le scuole ticinesi ed è del 1849. Un piccolo trattatello di orticolotura, rivolto in particolare alle bambine delle scuole elementari, che il testo vuole in tal modo preparare al loro ruolo di future madri di famiglia.

Trattenimento di lettura in pdf

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Diverse fonti sulla calligrafia tra Otto- e Novecento

Anche in Svizzera italiana la calligrafia è una materia la cui evoluzione nei curricoli scolastici ci dice molte cose sull’evoluzione della scuola nel contesto della società. Diversi documenti conservati nella Biblioteca del DFA a Locarno lo attestano. Dell’imporsi della cosiddetta scrittura inglese testimonia un libricino di Giovanni Nizzola del 1880.  Dell’importanza dei modelli di calligrafia ottocenteschi e in particolare della calligrafia inglese nella prima parte del Novecento testimoniano un manualetto milanese del 1923 che probabilmente circolava anche in Ticino, ma anche un Quaderno-modello del 1931.

Per un approfondimento sulla questione rinviamo a uno studio di Wolfgang Sahlfeld nella rivista Forumlettura.ch

Decreto relativo allo Statuto della cassa di previdenza dei docenti (1904)

Il documento qui riprodotto documento come lo Stato si sia assunto, a parte dall’inizio del Novecento, una nuova e diversa attenzione ai bisogni previdenziali dei docenti, intervenendo anche direttamente nel finanziamento e fissando per gli insegnanti delle scuole pubbliche l’obbligo di aderire alla Cassa di pensione. Tale intervento è molto duraturo: l’art. 2 del decreto determina che “la Cassa di previdenza non potrà essere sciolta”. Da notare che per la prima volta l’adesione al sistema previdenziale viene offerta anche alle maestre d’asilo, purché laiche: vediamo qui una traccia interessante della costituzione come professione di queste docenti. 

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